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SUDLAB
II Viale Melina , 4
80055 - Portici (NA) - ITALY
Tel. +39 0810094334 - +39 081275199
C.F. 95120860630
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Statuto.

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Capo I: Denominazione, scopo, sede e durata

Art. 1 – Preambolo – L’associazione culturale denominata “SUDLAB” è costituita in Portici (NA), con sede al II viale Melina n. 4.
L’associazione “SUDLAB” è una organizzazione non lucrativa di volontariato, costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 2 – Principi generali - I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici. L’ente non persegue scopi di lucro; ha durata illimitata ed ispira le sue scelte e finalità ai valori correlati alla valorizzazione delle eccellenze artistiche, culturali, architettoniche, storiche, archeologiche e paesaggistiche della Campania e dell’Italia meridionale.

Art. 3 – Finalità - L’associazione persegue lo scopo di consentire:
a) la promozione dei giovani artisti meridionali;
b) la conoscenza e la divulgazione delle eccellenze artistiche, culturali, architettoniche, storiche, archeologiche e paesaggistiche legate al territorio della Campania e dell’Italia meridionale;
c) la ideazione, realizzazione e la diffusione di progetti artistici e contenuti culturali di qualità superiore da proporre in Campania, Italia e paesi esteri;
d) la promozione di un confronto anche interdisciplinare, al fine di favorire la emersione di giovani talenti meritevoli e che non hanno possibilità economiche, per la creazione di progetti artistici e culturali;
e) lo sviluppo locale attraverso la conoscenza, l’arte, la cultura e le nuove tecnologie applicate.

Art. 4 – Strumenti - Per raggiungere le proprie finalità, il gruppo ( in via esemplificativa e non tassativa):
a) promuove ed organizza mostre di artisti della Campania e dell’Italia meridionale, serate musicali per giovani talenti che manifestino interesse per la cultura e le tradizioni locali, concorsi letterari per gli umanisti, anche attraverso la erogazione di borse di studio eventualmente messe a disposizione da enti pubblici o privati;
b) diffonde la conoscenza delle tradizioni culturali legate alle singole realtà territoriali e contribuisce alla creazione di momenti di confronto fra artisti di varie discipline e di diversi ambiti territoriali;
c) organizza eventi, attività di impegno tecnico-formativo, incontri periodici di formazione culturale e/o ricreativo, viaggi e soggiorni, riunioni, seminari, dibattiti e convegni, redazione e diffusione di studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
d) crea progetti e siti sui nuovi “media” per la divulgazione globale di contenuti artistici e culturali;
e) redige riviste e pubblicazioni anche per via telematica o su supporti informatrici, prodotti televisivi e cinematografici;
f) partecipa ai programmi operativi organizzati da enti pubblici e/o privati, italiani o stranieri;
g) promuove i rapporti in Italia ed all’estero con enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati, al fine di realizzare una maggiore integrazione e formazione degli associati;
h) promuove ed organizza attività commerciali e produttive marginali, volte al perseguimento degli scopi sociali;
i) assume iniziative e svolge attività (ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere) che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.
L’Associazione potrà avvalersi anche dell’istituto del Servizio Civile nonché di obiettori di coscienza che intendono svolgere tale servizio e potrà collaborare con altre associazioni o enti privati in genere.

CAPO II - Struttura dell’associazione

Art. 5 - Organi - Sono organi della associazione “SUDLAB”:
a) L’assemblea degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Comitato esecutivo;
d) Il Presidente;
e) Il Direttore generale;
f) Il Segretario.

Art. 6. – Categorie di associati – L’assemblea degli associati è costituita da Soci associati e/o Soci partecipanti; Soci associati e Soci partecipanti possono essere italiani e non, persone fisiche e persone giuridiche, queste ultime a mezzo del loro rappresentante legale;
b) I soci si distinguono in associati e partecipanti.
a) Sono Soci associati coloro che promuovono le attività dell’Associazione e collaborano attivamente alla realizzazione dei fini istituzionali della stessa.
b) Sono Soci partecipanti tutti gli altri che partecipano alle attività dell’Associazione.
c) Si diventa Socio associato versando la quota d’iscrizione stabilita dal Consiglio direttivo e salvo che il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente, non disponga diversamente in singoli casi giustificati. E’ necessario, inoltre che il Comitato esecutivo approvi la domanda di adesione dell’aspirante Socio associato con lettera scritta firmata dal Presidente dell’Associazione.
d) Si diventa Socio partecipante versando la quota d’iscrizione come sopra stabilita, salvo l’ipotesi in cui il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente, non disponga diversamente per singoli casi giustificati. È necessario, inoltre, che il Comitato esecutivo approvi la domanda d’iscrizione dell’aspirante Socio partecipante con lettera scritta firmata dal Presidente dell’Associazione.
e) La quota sociale versata da Soci associati e partecipanti è intrasferibile e non rivalutabile.
f) I Soci perdono la loro qualità nei seguenti casi:
1) per il mancato versamento della quota annuale, ove obbligatoria;
2) per decesso;
3) per recesso o esclusione deliberata dall’assemblea;
4) per gravi motivi, così come nel caso che il Socio assuma atteggiamenti difformi dai vincoli statutari ovvero, per il compimento di atti pregiudizievoli al raggiungimento dei fini sociali;
5) per comportamenti, anche esterni ed indipendenti delle attività dell’Associazione, che siano scorretti o socialmente sconvenienti ed in contrasto con i presupposti etici posti alla base e guida di questa Associazione.
Nei casi di recesso, esclusione o cessazione per qualsiasi causa dalla qualità di Socio, lo stesso non ha diritto alla restituzione della quota versata, né può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 7 – Assemblea degli associati - L’Assemblea è formata dai Soci associati e dai Soci partecipanti, tutti con uguale diritto ad un voto.
Ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea e può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altri soci. In ogni caso non sono ammesse più di due deleghe.

Art. 8 – Funzionamento - L’assemblea dei soci è sovrana. Essa si riunisce sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria.

Art. 9 – Assemblea ordinaria - L’Assemblea ordinaria è convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
Essa svolge le seguenti funzioni:
a) determina i programmi generali dell’associazione;
b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto:
c) elegge, ogni tre anni, con votazione separata, il Consiglio Direttivo.
I soci dovranno essere informati della convocazione con un preavviso di almeno cinque giorni prima della data fissata. La comunicazione potrà avvenire anche mediante posta elettronica, ovvero mediante comunicazione sul sito ufficiale dell’associazione, nonché con avviso telefonico. Nell’ipotesi in cui taluni soci risultino irreperibili all’indirizzo di posta elettronica, ovvero al numero telefonico indicato all’associazione, si riterranno comunque convocati in seguito all’affissione della convocazione nella sede dell’associazione almeno 5 giorni prima dell’Assemblea.

Art. 10 – Assemblea straordinaria - L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente o dal Direttore Generale o da almeno i due terzi degli associati. Essa è convocata ogni qualvolta lo si ritenga necessario.
L’Assemblea straordinaria svolge le seguenti funzioni:
a) delibera sulle eventuali modifiche dello statuto con una maggioranza qualificata che superi la metà degli associati;
b) delibera sulle questioni di straordinaria amministrazione o per ratificare provvedimenti relativi a questioni di straordinaria amministrazione già adottati, salvo che l’assemblea non conferisca al Presidente anticipatamente la delega a decidere e disporre sulle stesse.
I Soci dovranno essere informati della convocazione con un preavviso di almeno 5 giorni sulla data fissata per l’assemblea ed anche mediante posta elettronica, ovvero comunicazione sul sito ufficiale, nonché con avviso telefonico e nell’ipotesi risultino irreperibili all’indirizzo di posta elettronica, ovvero al numero indicato all’associazione, si riterranno comunque convocati in seguito all’affissione della convocazione nella sede dell’associazione almeno 5 giorni prima dell’Assemblea.

Art. 11 – Svolgimento dell’assemblea – L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Direttore Generale. L’Assemblea ordinaria è valida con la presenza, in prima convocazione, della metà degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti ed aventi diritto di voto. La seconda convocazione può essere anche indetta nella stessa giornata a non meno di un’ora dalla prima.
Le votazioni dell’assemblea avvengono per alzata di mano. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con l’intervento di almeno la metà più uno dei soci iscritti. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salva l’ipotesi prevista dall’art. 10 let. a).

Art. 12 – Consiglio direttivo ( struttura e durata) - L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea. Esso dura in carica cinque anni.
Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Comitato esecutivo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto da un membro che non costituisca il Comitato esecutivo.

Art. 13 – Funzioni del Consiglio Direttivo – Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
a) promuove le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini dell’associazione, autorizzando le spese relative per la straordinaria amministrazione;
b) esegue gli adempimenti previsti dal presente statuto e promuove l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea;
c) delibera sulla convocazione dell’assemblea straordinaria, sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell’associazione;
d) delibera in merito alla eventuale quota associativa da introdurre e del relativo importo;
e) sottopone all’assemblea eventuali proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimento e di liquidazione dell’associazione;
f) affida, nei limiti delle proprie attribuzioni, incarichi speciali ai suoi componenti e/o soci;
g) svolge, in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento dei suoi scopi sociali.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
Le riunioni sono valide quando intervengono almeno tre consiglieri, uno dei quali non faccia parte del comitato esecutivo.
Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto processo verbale.
L’associato facente parte del Consiglio direttivo che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimissionario dal Consiglio.

Art. 14 - Comitato esecutivo ( struttura, durata e funzioni) - Il Comitato esecutivo, eletto dal Consiglio direttivo, sceglie nel suo seno, il Presidente, il Direttore generale ed il Segretario e dura in carica tre anni. Esso svolge le seguenti funzioni:
a) attua le iniziative promosse dal Consiglio direttivo;
b) gestisce l’ordinaria amministrazione dell’associazione, deliberando le spese relative ad ogni iniziativa o i rimborsi per ogni incarico conferito. Per tale scopo utilizza la disponibilità di cassa fino alla misura massima dell’ottanta per cento delle entrate annue;
c) compie gli atti di straordinaria amministrazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo.
d) Il Comitato esecutivo si riunisce tutte le volte che un membro lo ritenga necessario; in tale occasione dovrà predisporre la comunicazione delle deliberazioni dei bilanci e dei rendiconti da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione annuale obbligatoria.
e) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Comitato e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Comitato esecutivo, al fine di consentire il migliore funzionamento dell’Associazione, può dividere le attività della stessa in settori e dare incarico per la gestione di questi a singoli membri dell’organo.
Il Comitato esecutivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario.
Delle riunioni del comitato esecutivo viene redatto processo verbale.

Art. 15 - Presidente ( elezione, durata della carica e funzioni) - Il Presidente è eletto dal Comitato esecutivo nel suo seno. Esso resta in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo ed è rieleggibile.
Il Presidente presiede l’assemblea ed il Comitato esecutivo. In caso di assenza lo sostituiscono nell’ordine, il Direttore generale ed il Segretario.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Comitato esecutivo, ha la firma sociale, può contrarre mutui ed ogni altra attività come per legge; nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Comitato esecutivo, salvo ratifica del provvedimento alla prima riunione.
Il Presidente, su delega dell’Assemblea dei Soci, può avere poteri di straordinaria amministrazione; può adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione anche senza il mandato dell’Assemblea dei soci, purché ottenga ratifica dalla stessa.

Art. 16 – Direttore generale (nomina, durata e funzioni) – Il Direttore generale è scelto in seno al comitato esecutivo, coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di suo impedimento. Resta in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo che lo ha eletto.
Il Direttore generale promuove, segue ed organizza l’attività dell’associazione.

Art. 17 – Segretario ( nomina, durata della carica e funzioni) – Il segretario è scelto in seno al comitato esecutivo, coadiuva il Presidente ed il Direttore generale nello svolgimento delle proprie funzioni. Esso resta in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo.
Il Segretario si occupa della parte amministrativo - contabile dell’associazione.

CAPO III – Estinzione dell’ente
Art. 18 – Scioglimento - Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci; il patrimonio residuo della stessa sarà devoluto all’Associazione che si riserva di stabilire.

Art. 19 - Patrimonio sociale - Il patrimonio sociale del gruppo è costituito dai contributi dei Soci, da lasciti e da elargizioni di privati, dai contributi di enti pubblici e dalle attività commerciali e produttive marginali e da tutti beni mobili ed immobili ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere al gruppo la divisione del fondo comune e pretendere quota alcuna finché il gruppo è in essere.
I beni patrimoniali del coordinamento devono essere inventariati.

CAPO IV – Norma di rinvio
Art. 20 – Rinvii - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.